Pronuncia 477/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma terzo del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Rita e l'I.N.P.S. iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Rita e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata; Uditi l'avvocato Giulio Prosperetti per la S.r.l. Rita e Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Thu Dec 19 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 477/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA OVE IL GIUDICE A QUO DEBBA FARE COMUNQUE APPLICAZIONE DELLA NORMA DELLA CUI LEGITTIMITA' SI DUBITA. (NELLA SPECIE NORMA REGOLATRICE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE).

Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione e' sufficiente che il giudice a quo dubiti della legittimita' costituzionale della norma (nella specie: art. 444, terzo comma, cod.proc. civ.) che egli - indipendentemente dalle peculiarita' del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali potrebbe pervenirsi alla stregua di quella norma - dovrebbe comunque applicare.

ENT. 477/91 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CRITERI - RIFERIMENTO AL LUOGO DOVE HA SEDE L'"UFFICIO DELL'ENTE" - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALL'ARBITRIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA LE PARTI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sara' quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Cosi' esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparita' di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacche' il criterio di determinazione della competenza e' ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.