Pronuncia 282/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma secondo, del codice di procedura civile nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 dal Pretore di Bari nella causa di lavoro vertente tra Passeri Vittorio e la Cassa Marittima Adriatica, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979; 2) ordinanza emessa il 18 marzo 1981 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Lala Angelo e Cassa Marittima Tirrena, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981; 3) ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Cassa Marittima Meridionale e Serando Lidia Rita, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 1982. Visti gli atti di costituzione di Passeri Vittorio e della Cassa Marittima Adriatica; udito nell'udienza del 27 novembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avv. Enrico Biamonti per la Cassa Marittima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 494/1978, 439/1981 e 502/1982, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 comma secondo (sub l. 533/1973), sollevata in relazione al comma primo dello stesso articolo e in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 comma secondo Cost. dal Pretore del lavoro di Bari e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Wed Dec 12 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 282/84. CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI ALLA NAVIGAZIONE E ALLA PESCA MARITTIMA - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DEL PORTO DI ISCRIZIONE DELLA NAVE - DEROGA AL FORO GENERALE DELLA RESIDENZA DELL'ATTORE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La deroga al criterio generale del foro della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 444, secondo comma, cod. proc. civ., relativamente alle controversie previdenziali in materia di infortuni e malattie professionali degli addetti alla navigazione o alla pesca marittima, trova razionale giustificazione nella circostanza che la stragrande maggioranza di tali eventi non si lamenta sulla terraferma, ma a bordo della nave, onde si spiega la preferenza accordata al foro del porto di iscrizione della nave, essendo presso l'ufficio di tale porto depositati i documenti pubblici contenenti la registrazione delle piu' rilevanti vicende della nave stessa, a bordo della quale sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza della navigazione, risolvendosi cosi' detta preferenza in uno strumento agevolativo del diritto di difesa, ai fini del reperimento della documentazione necessaria al giudizio, nonche' dell'individuazione dei testi da assumere: donde la necessita' di escludere qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 Cost., mentre e' ultroneo il richiamo fatto dal giudice remittente all'art. 38 Cost., estraneo, per il suo contenuto, alla materia schiettamente processuale implicata dalla questione.