Articolo 475 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale).
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale ((o in duplicato informatico)), salvo che la legge disponga altrimenti. (171) (173) ((178))
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