Articolo 372 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 156/2013Depositata il 21/06/2013
Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi di legittimità costituzionale qui riuniti. Il suddetto Consiglio, infatti, non è stato parte nei giudizi a quibus . Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla mediazione nel processo civile, che possono anche riguardare interessi professionali della classe forense, ma concernono più in generale le posizioni che le parti intendono azionare nel processo e non mettono in gioco le prerogative del Consiglio Nazionale Forense (ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre, confermata con sentenza n. 272 del 2012). Sotto altro profilo, l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 293/2011, 94/2009, 96/2008 e 245/2007).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 5, comma 1
- decreto legislativo-Art. 8, comma 5
- decreto legislativo-Art. 13
- decreto legislativo-Art. 16
- decreto ministeriale-Art. 16
- codice di procedura civile-Art. 372, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 372, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 13
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 52
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 53
Pronuncia 156/2013Depositata il 21/06/2013
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) e dell'articolo 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con sentenza n. 272 del 2012, successiva alle indicate ordinanze di rimessione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della suindicata norma - sollevata da tutti i remittenti - è divenuta priva di oggetto e va, quindi, dichiarata manifestamente inammissibile nei diversi profili prospettati con le ordinanze di rimessione. Alla luce della detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, deve ritenersi manifestamente inammissibile anche la questione sollevata in ordine all'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, perché per come prospettata, risulta riferita alla situazione normativa antecedente la sentenza di accoglimento. Per effetto della menzionata sent. n. 272 del 2012 sono da dichiarare manifestamente inammissibili anche le questioni relative all'art. 8, comma 5, e all'art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2010, in quanto tali disposizioni sono state dichiarate, nella sentenza stessa, costituzionalmente illegittime in via consequenziale, rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. La questione di legittimità costituzionale, concernente l'art. 16 del d.m. n. 180 del 2010, viene dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto si tratta di norma di natura regolamentare, non suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di essere sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, perché priva di forza di legge, salvo restando che si tratta di norma secondaria collegata a norma dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo restando che si tratta di norma regolamentare collegata a norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010). Il Tribunale ordinario di Tivoli ha, fra l'altro, censurato l'art. 372 cod. proc. civ., la relativa questione risulta prospettata con riguardo ad una norma del codice di rito - rubricata «produzione di altri documenti» - che non ha alcuna attinenza con le doglianze formulate. Comunque il rimettente ha richiesto alla Corte un intervento additivo "creativo", peraltro manipolativo di sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, che eccede i poteri di intervento della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Di qui la manifesta inammissibilità anche di tali questioni. ( ex plurimis : ordinanze nn. 252/2012 e 255/2012, 182/2009 e 243/2009). - Sulla normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: sentenza n. 272/2012. - Sull'impossibilità di sottoporre direttamente a scrutinio di legittimità costituzionale norme prive di forza di legge: ordinanze nn. 37/2007, 401/2006, 125/2006, e 389/2004. - Sull'eccedenza rispetto ai poteri della Corte costituzionale di interventi additivi "creativi, manipolativo di sistema, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate: ordinanze nn. 252/2012, 255/2012, 182/2009 e 243/2009.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 5, comma 1
- decreto legislativo-Art. 8, comma 5
- decreto legislativo-Art. 13
- decreto ministeriale-Art. 16
- decreto legislativo-Art. 16
- codice di procedura civile-Art. 372, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 372, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 11
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 13
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 52
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 53
- Costituzione-Art. 111
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.