Articolo 634 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 341/1993Depositata il 23/07/1993
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudice istruttore e' attribuito dall'art. 648 cod.proc.civ. il potere di accertare i presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione, ma non quello di decidere, neppure 'incidenter tantum', sull'esistenza dei presupposti di applicabilita' del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio. Il giudice istruttore, pertanto, non e' legittimato a sollevare, nel decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecuzione, questioni di legittimita' costituzionali per la ritenuta non prevista ammissione del procedimento monitorio per i crediti relativi, come nella specie, a prestazioni fatturate di servizi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648
- codice di procedura civile-Art. 634
Parametri costituzionali
Pronuncia 147/1992Depositata il 30/03/1992
Come gia' piu' volte affermato, il giudice istruttore non e' legittimato a sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso innanzi al Tribunale cui e' addetto, circostanza questa ricorrente nel caso dal momento che l'applicazione dell'impugnato art. 643, primo comma, cod. proc. civ. e' di esclusiva competenza del collegio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 643, primo (recte: secondo) comma, c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost.). - In senso conforme, v. S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980, 333/1988, 1104/1984 e O. n. 199/1990.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 634, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 378/1990Depositata il 25/07/1990
Condizione di ammissibilita' del procedimento monitorio relativo a crediti pecuniari o di cose fungibili e' la determinatezza o l'agevole determinabilita' quantitativa dell'oggetto della prestazione, eppertanto si giustifica che gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatoriamente tenute siano prova scritta idonea per i soli crediti relativi a somministrazione di merci o denaro e non anche per quelli aventi ad oggetto compensi per prestazioni di servizi, che non presentano alcuno dei suddetti requisiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 634, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.