Articolo 279 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 132/2005Depositata il 25/03/2005
E? manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» ('rectius': dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull''an debeatur', subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del 'quantum' all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, 'ex' art. 295 cod. proc. civ., all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all''an debeatur', con devoluzione a separato giudizio della determinazione del 'quantum'. Infatti detta questione è prospettata con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle che sono state oggetto di disamina in una precedente sentenza della Corte. Può aggiungersi sul punto che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito l'inapplicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. all'ipotesi di autonomo giudizio sull''an' seguito, in pendenza di impugnazione, da separato giudizio per la determinazione del 'quantum'; ipotesi questa che, in quanto non espressamente disciplinata dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non già fungere da modello per) quella esplicitamente prevista di sentenza non definitiva sull''an' e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ. - Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 182/1996. - La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione citata nell?ordinanza è costituita dalla sentenza n. 14060/2004.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 279, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 182/1996Depositata il 31/05/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., denunziato nella parte in cui richiede l'istanza concorde delle parti, e non gia' della sola parte interessata, al fine di sospendere l'ulteriore istruzione disposta dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di appello avverso quest'ultima. La norma, la cui 'ratio' e' quella di escludere che la possibilita' d'impugnazione immediata rallenti il corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame, non configura lesione del principio di ragionevolezza, poiche' il meccanismo predisposto appare come la risultante di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attivita' istruttoria, che alla fine potrebbe rivelarsi inutile e l'esigenza di proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo della sequenza dei gravami: del resto, il rischio paventato dal giudice 'a quo', circa l'inutilita' dell'istruttoria, non si traduce nella inutilizzabilita' in ogni caso degli atti compiuti, i quali, viceversa, nei limiti in cui conservino rilevanza probatoria, restano disponibili nell'ipotesi di cassazione della sentenza di riforma della decisione non definitiva. Non sono conseguentemente pertinenti, per non comparabilita' tra discipline, i richiami, quali 'tertia comparationis' agli artt. 295, 129-bis, 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis, stesso codice, mentre, per quanto riguarda la lamentata lesione del principio di buon andamento, va rilevato che esso, per costante giurisprudenza della Corte, e' bensi' riferibile anche agli organi di amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla irragionevolezza, quale unico limite alla discrezionalita' del legislatore nel conformare il processo, v. 'ex plurimis', S. n. 471/1992. - Sul principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione ed esercizio della funzione giurisdizionale, v., da ultimo, S. nn. 84/1996, 313/1995 e O. n. 69/1996. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 279, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.