Pronuncia 182/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Gatti Laura e Badarello Anna ed altro, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Casale Monferrato, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri May 31 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 182/96. PROCESSO CIVILE - APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL COLLEGIO - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI ESECUZIONE O DI PROSECUZIONE DELL'ULTERIORE ISTRUTTORIA, SINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SU ISTANZA CONCORDE DELLE PARTI, ANZICHE' SU ISTANZA DELLA SOLA PARTE INTERESSATA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., denunziato nella parte in cui richiede l'istanza concorde delle parti, e non gia' della sola parte interessata, al fine di sospendere l'ulteriore istruzione disposta dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di appello avverso quest'ultima. La norma, la cui 'ratio' e' quella di escludere che la possibilita' d'impugnazione immediata rallenti il corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame, non configura lesione del principio di ragionevolezza, poiche' il meccanismo predisposto appare come la risultante di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attivita' istruttoria, che alla fine potrebbe rivelarsi inutile e l'esigenza di proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo della sequenza dei gravami: del resto, il rischio paventato dal giudice 'a quo', circa l'inutilita' dell'istruttoria, non si traduce nella inutilizzabilita' in ogni caso degli atti compiuti, i quali, viceversa, nei limiti in cui conservino rilevanza probatoria, restano disponibili nell'ipotesi di cassazione della sentenza di riforma della decisione non definitiva. Non sono conseguentemente pertinenti, per non comparabilita' tra discipline, i richiami, quali 'tertia comparationis' agli artt. 295, 129-bis, 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis, stesso codice, mentre, per quanto riguarda la lamentata lesione del principio di buon andamento, va rilevato che esso, per costante giurisprudenza della Corte, e' bensi' riferibile anche agli organi di amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla irragionevolezza, quale unico limite alla discrezionalita' del legislatore nel conformare il processo, v. 'ex plurimis', S. n. 471/1992. - Sul principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione ed esercizio della funzione giurisdizionale, v., da ultimo, S. nn. 84/1996, 313/1995 e O. n. 69/1996. red.: A.M. Marini