Articolo 688 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Forma dell'istanza).
La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. (88) ((90))
Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater. (67) (72)
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