Articolo 641 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 334/2007Depositata il 27/07/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447- bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'assunto che tali norme prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile, in quanto la denunciata illegittimità costituzionale è frutto della erronea ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente, il quale ha omesso di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 147
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 447 BIS
- codice di procedura civile-Art. 641
Parametri costituzionali
Pronuncia 559/2000Depositata il 20/12/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo periodo cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 1995, n. 435 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la riducibilita' fino a dieci giorni del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Nel quadro della complessiva disciplina relativa ai termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo la norma impugnata appare il frutto di un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco. Essa, pertanto, si sottrae alle censure prospettate dal rimettente non essendo ne' irragionevole ne' lesiva del precetto costituzionale posto a garanzia del diritto di difesa. L.T.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 8
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 641, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 152/2000Depositata il 24/05/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 645
- codice di procedura civile-Art. 641
- codice di procedura civile-Art. 447 BIS
- codice di procedura civile-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 87/2000Depositata il 28/03/2000
Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 641 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali, e dell'art. 645 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali - sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sia perche' non essendo stata formulata nel giudizio 'a quo', ad opera della parte opposta, o una espressa eccezione in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultano sollevate in modo del tutto astratto; sia perche' - tenuto conto che identiche questioni (ancorche' piu' ampie) sono state gia' sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con ord. n. 282 del 1998 - in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice 'a quo', non e' consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, in quanto cio' integrerebbe un'impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost. - Ord. n. 282/98.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 645, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 641, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 26
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
- Costituzione-Art. 24
Pronuncia 282/1998Depositata il 17/07/1998
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, rispettivamente, riguardo all'atto introduttivo e alla costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi al giudice di pace, negli artt. 319, primo comma, e 318, primo comma, cod. proc. civ., e al procedimento per ingiunzione negli artt. 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, stesso codice, per la mancanza di una espressa previsione, in esse, che il convenuto e, rispettivamente, l'opponente, debbano proporre, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, le eventuali domande riconvenzionali, previo esplicito avvertimento in tal senso, sia nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, sia nel ricorso per ingiunzione e nel decreto ingiuntivo. Nel difetto, nel giudizio di provenienza - difetto che chiaramente emerge dall'ordinanza di rimessione - di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale tardivamente proposta - la quale non e' rilevabile di ufficio - non si ha infatti, nel caso, quell'effettivo e concreto rapporto di strumentalita' fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale, che e' necessario, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 641, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 645, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 618, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 638, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 619, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/1969Depositata il 22/12/1969
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziche' 20). Le finalita' sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di piu' rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono pero' cosi' ristretti da rendere estremamente difficile la possibilita' per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilita' economiche, per la cui tutela potra' rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravita' della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non puo' essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioe' la perdita dell'abitazione.
Norme citate
- regio decreto-Art. 32, comma 7
- codice di procedura civile-Art. 641
- regio decreto-Art. 32, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.