Pronuncia 87/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 641, primo comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1999 dal giudice di pace di Stradella sul ricorso proposto da Riccardi Elisa contro il Condominio Emilia di Stradella, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1999, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il giudice di pace di Stradella, con ordinanza emessa il 4 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 641, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali e dell'art. 645, primo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza delle questioni. Considerato che identiche questioni, ancorché più ampie, in quanto aventi ad oggetto anche gli artt. 318, 319 e 638 cod. proc. civ., sono già state sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio; che, con ordinanza n. 282 del 1998, tali questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte per difetto di rilevanza nella definizione del giudizio principale, in quanto, non essendo stata formulata, ad opera della parte opposta, una espressa eccezione in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultavano sollevate in modo del tutto astratto; che, restando immutata la situazione processuale relativa alla domanda riconvenzionale - come si rileva dall'ordinanza di rimessione, nella quale si dà atto che la parte opposta ha precisato le conclusioni "come da comparsa di costituzione e risposta" -, e non emergendo nuovi e diversi elementi - come espressamente riportato in ordinanza - rispetto a quelli già valutati da questa Corte ai fini della rilevanza, le questioni devono dichiararsi ancora una volta manifestamente inammissibili; che in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 641, primo comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Tue Mar 28 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Mancata previsione dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Questione identica ad altra già sollevata dallo stesso rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile (in quanto propsettata in modo astratto) - Permanenza immutata della situazione processuale sottostante alla questione - Improponibilità da parte dello stesso giudice nel medesimo giudizio della stessa questione equivalente ad impugnazione della precedente decisione della corte - Manifesta inammissibilità della questione.

Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 641 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali, e dell'art. 645 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali - sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sia perche' non essendo stata formulata nel giudizio 'a quo', ad opera della parte opposta, o una espressa eccezione in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultano sollevate in modo del tutto astratto; sia perche' - tenuto conto che identiche questioni (ancorche' piu' ampie) sono state gia' sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con ord. n. 282 del 1998 - in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice 'a quo', non e' consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, in quanto cio' integrerebbe un'impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost. - Ord. n. 282/98.

Parametri costituzionali