Pronuncia 159/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse il 7 novembre 1967 dal giudice conciliatore di Napoli in dieci procedimenti civili (Nocera Giuseppe ed altri contro l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli), iscritte ai nn. 57-66 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968; 2) ordinanze emesse il 4 giugno 1968 dal pretore di Salerno in tre procedimenti civili (Bottone Vincenzo ed altri contro l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale), iscritte ai nn. 123, 124 e 125 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968; 3) ordinanza emessa il 22 marzo 1969 dal giudice conciliatore di Mercato San Severino nel procedimento civile vertente tra Cinti Nicola e l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.); udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'I.S.E.S.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del Codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito: Mon Dec 22 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 159/69 A. SFRATTO PER MOROSITA' DEGLI INQUILINI - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD. PROC. CIVILE - ESEMPLIFICAZIONE.

L'art. 32 del testo unico dell'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 disciplina lo sfratto per morosita' degli inquilini delle case popolari con modalita' particolari diverse da quelle stabilite dal codice di rito consistenti: nell'unificazione delle due procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto, con conseguente perdita per il debitore dei termini di esecuzione; nella mancata previsione di un'ordinanza di sfratto, che viene invece ordinato dal giudice, senza la preventiva audizione dell'interessato, con decreto steso in calce al ricorso del Presidente dell'Istituto case popolari; e nella previsione di termini notevolmente ridotti (5 e 10 giorni anziche' 20) per l'opposizione al decreto ingiuntivo e per il pagamento dei canoni scaduti.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 32

SENT. 159/69 B. SFRATTO PER MOROSITA' DEGLI INQUILINI - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD, PROC. CIVILE - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UNA ORDINANZA DI CONVALIDA - FINALITA' - PECULIARITA' DEL RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI E GLI ASSEGNATARI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non sussiste contrasto tra i principi di uguaglianza e tutela e difesa giurisdizionale sancita dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e le particolarita' della procedura di sfratto per morosita' dettata dall'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, riguardanti l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancata previsione di un'ordinanza di convalida. Tali particolarita' infatti, essendo dirette ad assicurare agli Istituti una procedura piu' rapida per il recupero di canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio, sono giustificate dalla necessita' di garantire il perseguimento degli scopi di interesse pubblico dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e tutela giurisdizionale del soggetto privato. Il rapporto intercedente tra Istituti per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta peculiarita' e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione, onde una diversa disciplina dello sfratto per morosita' appare obbiettivamente possibile e razionalmente giustificabile.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 32

SENT. 159/69 C. RAPPORTO LOCATIVO COMUNE E RAPPORTO TRA ISTITUTI ED ASSEGNATARI - IDENTITA' DI SITUAZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE - T.U. 28 APRILE 1938, N. 1165, ART. 32 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non sussiste identita' di situazione, sul piano del rapporto locativo che si instaura col rispettivo proprietario dell'immobile, tra l'inquilino di una privata abitazione ed i concessionario di un alloggio popolare. Nel primo caso il rapporto e' di natura esclusivamente privatistica poiche' il proprietario privato si propone di realizzare un profitto dalla locazione di una casa acquistata; nel secondo caso, invece, proprietario dell'alloggio e' un ente pubblico creato dallo Stato per il soddisfacimento di un proprio fine che si identifica con l'interesse e l'obbligo sociale di costruire appartamenti economici per cittadini meno abbienti che corrispondono canoni piu' modesti di quelli correnti sul mercato e non equiparabili pertanto alla controprestazione in senso privatistico dato che esula dagli Istituti ogni finalita' di lucro. La natura pubblicistica sia degli enti che della funzione dai medesimi esplicata si ripercuote ovviamente sul rapporto che si instaura con l'assegnatario dell'alloggio popolare, rapporto che secondo la dominante giurisprudenza ha carattere di concessione amministrativa sebbene dalla stessa scaturiscano diritti soggettivi, e che presenta peculiarita' e caratteristiche proprie non riscontrabili nel comune rapporto di locazione.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 32

SENT. 159/69 D. TERMINI DI DECADENZA - CONGRUITA' - VALUTAZIONE - CRITERI.

Come la Corte ha precisato, la congruita' di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico. Al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, il diritto di difesa, anche sotto questo aspetto, deve essere tuttavia regolato in modo da assicurarne la effettivita'.

Parametri costituzionali

SENT. 159/69 E. PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINI PIU' BREVI DI QUELLI PREVISTI DALL'ART. 641 DEL COD. PROC. CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziche' 20). Le finalita' sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di piu' rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono pero' cosi' ristretti da rendere estremamente difficile la possibilita' per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilita' economiche, per la cui tutela potra' rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravita' della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non puo' essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioe' la perdita dell'abitazione.

Norme citate

Parametri costituzionali