Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bisuno816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 367 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Sospensione del processo di merito). Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza. (67) ((72)) Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 9 massime

Pronuncia 322/2002Depositata il 05/07/2002

Consorzi - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Controversie - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice tributario - Assunto contrasto con i criteri della legge delega e lamentata disparità di trattamento di prestazioni ontologicamente identiche (quali i tributi locali e i contributi di bonifica), con pregiudizio della tutela giurisdizionale - Questione prospettata dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, disattendendo i criteri direttivi di cui alla legge delega n. 413 del 1991, e diversamente da quanto previsto per i tributi locali, le imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e le controversie catastali e concernenti l'imposta catastale, non attribuiscono alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai contributi di bonifica di cui al r.d. n. 1775 del 1933. Infatti il giudice 'a quo' non era legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, "segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione". - Giurisprudenza costante; v. citate ordinanze n. 248/2000, n. 239/1989, sentenze n. 173/1981 e n. 43/1980.

Norme citate

Pronuncia 294/1984Depositata il 19/12/1984

SENT. 294/84. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO DI MERITO - APPLI- CABILITA' ANCHE AI PROCEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. - SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE -

Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 293/1984Depositata il 19/12/1984

SENT. 293/84. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA NEL GIUDIZIO DI MERITO - RIMESSIONE DI ESSA ALLA CORTE DI CASSAZIONE - PECULIARI- TA' PROBATORIE DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO A SOLLEVARE EVENTUALI QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RELATIVE A TALI PECULIARITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.

Norme citate

Pronuncia 246/1983Depositata il 28/07/1983

SENT. 246/83 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NECESSITA' DI VALUTAZIONE PER ELIMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO (IN ANALOGIA CON IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA') - ESCLUSIONE - EFFETTO SOSPENSIVO - NON FONDA- TEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 30 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ART. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.

Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.

Norme citate

Pronuncia 246/1983Depositata il 28/07/1983

SENT. 246/83 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 30, III C., E 37 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ARTT. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.

L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.

Norme citate

Pronuncia 73/1973Depositata il 06/06/1973

SENT. 73/73 A. GIURISDIZIONE - TUTELA GIURISDIZIONALE - FACOLTA' DEL LEGISLATORE DI REGOLARNE I MODI. (COST., ART. 113). PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT, 41 E 367 - TEMPORANEA CARENZA O RITARDO NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON CONFIGURA VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - RAZIONALITA' - POTERE DEL GIUDICE ADITO DI AUTORIZZARE, PUR DOPO LA SOSPENSIONE, IL COMPIMENTO DEGLI ATTI CHE RITIENE URGENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le norme sul regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) non si pongono in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Infatti, al legislatore ordinario e' consentito di regolare i modi della tutela giurisdizionale e, in attuazione di cotesto principio, di individuare l'organo giurisdizionale competente in ordine al quale e' ben possibile che la questione sia discussa. Peraltro, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e pur dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del giudizio di merito, il giudice di primo grado e' legittimato, a sensi dell'art. 48 c.p.c., ad autorizzare il compimento degli atti ritenuti urgenti che non siano comunque connessi con la pronuncia sulla giurisdizione.

Norme citate

Pronuncia 73/1973Depositata il 06/06/1973

SENT. 73/73 B. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA PARTE RESISTENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Posto che l'art. 113 della Costituzione consente al legislatore ordinario di regolare i modi della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica Amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) integra un modo, costituzionalmente legittimo, della detta tutela, il rispetto della garanzia della difesa in giudizio va ricercato nell'ambito di quella normativa. (Nella specie la Corte si e' pronunciata per la legittimita' costituzionale del regolamento preventivo di giurisdizione anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione).

Norme citate

Pronuncia 73/1973Depositata il 06/06/1973

SENT. 73/73 C. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata (ved. precedenti massime 73/73, a e b) in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sia per quanto concerne la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel suo complesso, sia per quanto attiene all'obbligo di sospendere il processo di merito nel corso del quale l'istanza di regolamento sia stata proposta.

Norme citate

Pronuncia 221/1972Depositata il 30/12/1972

SENT. 221/72 C. PROCESSO CIVILE - COD. PROC. CIV., ARTT. 41 E 367 - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - PRECLUSIONE ANCHE DELLA COMPETENZA A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Risulta dagli artt. 41 e 367 del cod. proc. civ. che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l'immediata sua sospensione. E' certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non e' dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sulla eccezione di incostituzionalita' relativa a tale questione costituisce in questa situazione processuale atto d'esercizio di quella competenza, che e' invece precluso.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.