Pronuncia 246/1983
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma terzo, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e degli artt. 41 e 367 cod. proc. civ. (Regolamento di giurisdizione - Sospensione del processo di merito) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e il 12 dicembre 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente iscritte al n. 501 del registro ordinanze 1976 e al n. 175 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976 e n. 131 del 1980. Visti l'atto di costituzione di Daniele Vittorio e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen; udito l'avvocato delo Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali"), 41 e 367 c.p.c., in quanto applicabili al processo amministrativo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111, terzo comma, 113 e 125 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983 F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Guglielmo Roehrssen
Data deposito: Thu Jul 28 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: DE STEFANO
Massime
SENT. 246/83 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA' ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 27, N. 4 L. 16 GIUGNO 1924, N. 1054. - ART. 30 L. 30 DICEMBRE 1971, N. 1034. - COST. ARTT. 3, 24, 113.
Norme citate
- regio decreto-Art. 27 N.4
- legge-Art. 30
Parametri costituzionali
SENT. 246/83 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NECESSITA' DI VALUTAZIONE PER ELIMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO (IN ANALOGIA CON IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA') - ESCLUSIONE - EFFETTO SOSPENSIVO - NON FONDA- TEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 30 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ART. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.
Norme citate
SENT. 246/83 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 30, III C., E 37 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ARTT. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 41
- codice di procedura civile-Art. 367
- legge-Art. 30, comma 3
- legge-Art. 37