Pronuncia 246/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma terzo, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e degli artt. 41 e 367 cod. proc. civ. (Regolamento di giurisdizione - Sospensione del processo di merito) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e il 12 dicembre 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente iscritte al n. 501 del registro ordinanze 1976 e al n. 175 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 1976 e n. 131 del 1980. Visti l'atto di costituzione di Daniele Vittorio e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen; udito l'avvocato delo Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali"), 41 e 367 c.p.c., in quanto applicabili al processo amministrativo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111, terzo comma, 113 e 125 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983 F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Guglielmo Roehrssen

Data deposito: Thu Jul 28 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE STEFANO

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Massime

SENT. 246/83 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA' ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 27, N. 4 L. 16 GIUGNO 1924, N. 1054. - ART. 30 L. 30 DICEMBRE 1971, N. 1034. - COST. ARTT. 3, 24, 113.

Attesa la natura giurisdizionale del giudizio c.d. "di ottemperanza e la possibilita` che anche in questa fase possono sorgere questioni attinenti alla giurisdizione, e` del tutto ragionevole ammettere la possibilita` di proporre regolamento di giurisdizione anche in detto giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione al giudizio relativo alla esecuzione delle sentenze dei giudici amministrativi.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 27 N.4
  • legge-Art. 30

SENT. 246/83 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NECESSITA' DI VALUTAZIONE PER ELIMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO (IN ANALOGIA CON IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA') - ESCLUSIONE - EFFETTO SOSPENSIVO - NON FONDA- TEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 30 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ART. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.

Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.

SENT. 246/83 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DAVANTI AL TAR - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 30, III C., E 37 L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034. - ARTT. 41 E 367 C.P.C. - COST. ARTT. 3, 24, 103, 111 III C., 113 E 125.

L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.

Norme citate