Pronuncia 294/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 del codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Giambrone Francesca ed altri e Università degli Studi di Palermo, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 1978; 2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Evangelista Silvio ed altri e Università degli Studi di Roma, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 1979. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 41, 48, 367 c.p.c., sollevata dal Pretore di Palermo con ordinanza del 26 maggio 1978; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 367, comma primo, c.p.c., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 22 dicembre 1978. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito: Wed Dec 19 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 294/84. PROCESSO CIVILE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO DI MERITO - APPLI- CABILITA' ANCHE AI PROCEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. - SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE -

Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

Parametri costituzionali