Articolo 188 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Attivita' istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.
(171) ((173))
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