Articolo 369 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 471/1992Depositata il 24/11/1992
Domandare il superamento della perentorieta' del termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., per il deposito presso la Corte di cassazione della procura speciale conferita con atto separato, equivale alla richiesta di una pronuncia di tipo additivo comportante la possibilita' di applicare sanatorie al mancato o tardivo deposito, segnatamente le sanatorie previste dall'art. 372 cod.proc.civ. (possibilita', su iniziativa di parte, di deposito della procura, subordinato alla notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo perche' anteriore all'inizio della discussione) o dall'art. 182 stesso cod. (deposito dello stesso atto, su invito del giudice, anche a discussione iniziata e persino dopo il termine dell'udienza). Tale pronuncia presuppone, pero', l'introduzione nel processo di cassazione di innovazioni che, per la loro ampiezza e molteplicita' di soluzioni, possono essere adottate solo dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale coinvolgente anche scelte di carattere politico in ordine alla conformazione del processo (v. massima A). Inoltre la richiesta modifica, non costituzionalmente obbligata, comporterebbe anche un mutamento dell'attuale ruolo del giudice di legittimita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 369, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 471/1992Depositata il 24/11/1992
Le asserite diverse applicazioni delle previsioni a pena di improcedibilita' contenute nell'art. 369 cod.proc.civ., riguardo alle quali il giudice 'a quo', nel contestare la legittimita' costituzionale del secondo comma, n. 3, stesso articolo, relativo al deposito della procura speciale, rileva che, fra le altre, questa sola disposizione, secondo una sua ricostruzione della giurisprudenza di legittimita' in materia, riceverebbe, a causa della sua natura giuridica (unilateralita', unicita' e necessarieta'), una interpretazione rigorosa, non suscitano problemi di legittimita' costituzionale. Infatti, a parte i dubbi che possono nutrirsi su detta ricostruzione, si tratta di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui risoluzione spetta alla Corte di cassazione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 369
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.