Pronuncia 471/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1992 dalla Corte di Cassazione - Sezione prima civile, sul ricorso proposto dall'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. contro la S.r.l. FIND ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I. e della S.r.l. FIND ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi gli Avvocati Paolo Barile, Giuseppe De Vergottini, Nicola Picardi e Carmine Punzi per l'Istituto Mobiliare Italiano - I.M.I., Michele Giorgianni, Carlo Mezzanotte e Mario Are per la S.r.l. FIND ed altri e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo a pena d'improcedibilità il deposito della procura speciale, preclude la possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente quanto con l'intervento collaborativo del giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Tue Nov 24 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 471/92 A. DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DIRITTO DI DIFESA - ESTENSIONE AD ESSI DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - ATTUAZIONE ATTRAVERSO IL NECESSARIO STRUMENTO DELLE NORME PROCESSUALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLA STATUIZIONE DI TALI NORME - LIMITI.

Nel delineare i principi della disciplina legislativa della giurisdizione con riferimento ai diritti delle parti, la Costituzione, all'art. 24, riconosce i diritti della difesa come valori primari, che, in quanto tali, godono dell'immediata garanzia costituzionale quali diritti inviolabili ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta fondamentale. Tuttavia, i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosidetto diritto al giudizio, si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, piu' precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attivita' e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. Pertanto, come la Corte ha costantemente sottolineato, l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potesta' discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo. - S. nn. 98/1965, 89/1972, 49/1979, 125/1979, 18/1982, 220/1986, 100/1987, 123/1987, 243/1989, 82/1992, 329/1992; O. nn. 37/1988, 38/1988, 517/1990.

SENT. 471/92 B. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PERENTORI - NATURA, FINALITA', FONDAMENTO.

Come la Corte ha costantemente affermato, in riferimento allo svolgimento della discrezionalita' politica spettantegli in ordine alla conformazione del processo (ved. massima A), il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, puo' legittimamente imporre all'esercizio di facolta' e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilita' e dell'insanabilita', tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerita' o alla speditezza dei processi, un'effettiva parita' dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa. - S. n. 106/1973 e O. n. 900/1988, nonche' S. nn. 138/1975 e 63/1977.

SENT. 471/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROCURA SPECIALE CONFERITA CON ATTO SEPARATO - DEPOSITO, INSIEME COL RICORSO, ENTRO I VENTI GIORNI DALL'ULTIMA NOTIFICAZIONE, A PENA D'IMPROCEDIBILITA' SENZA POSSIBILITA' DI SANATORIE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO DI MERITO - DENUNCIATA INCIDENZA SUI DIRITTI DI DIFESA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA COMPORTANTE SCELTE DISCREZIONALI E POLITICHE - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Domandare il superamento della perentorieta' del termine previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., per il deposito presso la Corte di cassazione della procura speciale conferita con atto separato, equivale alla richiesta di una pronuncia di tipo additivo comportante la possibilita' di applicare sanatorie al mancato o tardivo deposito, segnatamente le sanatorie previste dall'art. 372 cod.proc.civ. (possibilita', su iniziativa di parte, di deposito della procura, subordinato alla notifica all'altra parte, in qualsiasi momento del processo perche' anteriore all'inizio della discussione) o dall'art. 182 stesso cod. (deposito dello stesso atto, su invito del giudice, anche a discussione iniziata e persino dopo il termine dell'udienza). Tale pronuncia presuppone, pero', l'introduzione nel processo di cassazione di innovazioni che, per la loro ampiezza e molteplicita' di soluzioni, possono essere adottate solo dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale coinvolgente anche scelte di carattere politico in ordine alla conformazione del processo (v. massima A). Inoltre la richiesta modifica, non costituzionalmente obbligata, comporterebbe anche un mutamento dell'attuale ruolo del giudice di legittimita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

SENT. 471/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PREVISIONI A PENA DI IMPROCEDIBILITA' CONTENUTE NELL'ART. 369 COD. PROC. CIV. - ADOZIONE, SECONDO IL GIUDICE 'A QUO', NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' IN MATERIA, DI UNA INTERPRETAZIONE RIGOROSA SOLO PER LA PREVISIONE RELATIVA AL DEPOSITO DELLA PROCURA SPECIALE - IRRILEVANZA DI TALE CONSTATAZIONE SUL TERRENO DEI PROBLEMI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le asserite diverse applicazioni delle previsioni a pena di improcedibilita' contenute nell'art. 369 cod.proc.civ., riguardo alle quali il giudice 'a quo', nel contestare la legittimita' costituzionale del secondo comma, n. 3, stesso articolo, relativo al deposito della procura speciale, rileva che, fra le altre, questa sola disposizione, secondo una sua ricostruzione della giurisprudenza di legittimita' in materia, riceverebbe, a causa della sua natura giuridica (unilateralita', unicita' e necessarieta'), una interpretazione rigorosa, non suscitano problemi di legittimita' costituzionale. Infatti, a parte i dubbi che possono nutrirsi su detta ricostruzione, si tratta di problemi di interpretazione delle norme di legge ordinaria la cui risoluzione spetta alla Corte di cassazione.