Articolo 633 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 97/2000Depositata il 07/04/2000
Manifesta inammissibilita'- per mancata individuazione, da parte del giudice 'a quo', all'interno del "corpus" normativo concernente il procedimento speciale per decreto ingiuntivo, della norma che determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 633 e seguenti del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, auspicando la conseguente soppressione della competenza del giudice di pace ad emettere decreti ingiuntivi.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1998Depositata il 26/03/1998
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., laddove statuisce che l'ingiunzione di pagamento non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato deve avvenire fuori della Repubblica, in quanto - posto che e' gia' stato affermato, con riferimento all'art. 10 Cost., che nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli Stati, e che il divieto di notificazione all'estero del decreto ingiuntivo determina solo una causa di inammissibilita' della speciale tutela monitoria e non un difetto di tutela giurisdizionale, potendosi agire in sede ordinaria - con riferimento agli artt. 24 e 41 Cost., proprio la possibilita' per il creditore di utilizzare tutti gli altri strumenti pocessuali offertigli in sede ordinaria e cautelare (ivi compresi i provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli artt. 186-bis e segg. cod. proc. civ.) onde far valere il proprio diritto, esclude la paventata menomazione del diritto di difesa e di azione dello stesso, nonche', conseguentemente e di riflesso, la restrizione della sua piena liberta' di iniziativa economica; in quanto, con riferimento al principio di uguaglianza, non sono omogenei, in termini di natura e di funzione, il provvedimento monitorio e l'ordinanza disciplinata dall'art.186-ter cod. proc. civ., richiamata quale 'tertium comparationis'; ed in quanto, piu' in generale, resta comunque affidata alla discrezionalita' del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, tanto piu' nella specie, dove la richiesta pronuncia caducatoria implicherebbe imprescindibilmente un articolato coordinamento dello specifico contesto processuale (termini di notifica del decreto ingiuntivo, effetti della mancata notifica dello stesso, instaurazione del giudizio di opposizione). red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 633
Parametri costituzionali
Pronuncia 364/1989Depositata il 27/06/1989
Il trattato istitutivo della CEE - alle cui norme non e' comunque riferibile l'art. 10, comma primo, Cost. - non configura principi generali che incidono sulla materia processuale, onde con esso non contrasta l'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si limita ad escludere la tutela monetaria ove il decreto ingiuntivo debba notificarsi all'estero, ferma comunque restando la possibilita' di agire in via ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 10 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 633
Parametri costituzionali
Pronuncia 934/1988Depositata il 28/07/1988
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilita' di emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica italiana, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., poiche' la previsione della norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non e' in discussione la possibilita' o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 633
Parametri costituzionali
Pronuncia 273/1984Depositata il 06/12/1984
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 137/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 633, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 636
Parametri costituzionali
Pronuncia 137/1984Depositata il 04/05/1984
Il giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo per crediti da prestazioni mediche sulla base della legislazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine si trova davanti non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi ma un componimento che costituisce - esclusion fatta dei casi in cui il professionista siasi accontentato del compenso minimo - il risultato dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignita' professionali. Ne consegue che l'asserito "privilegio" del medico pur non risultando del tutto eliminato, e' contenuto in limiti di assoluta ragionevolezza, che sono travalicati solo se la legge, ed i decreti applicativi non vengono applicati dal Consiglio dell'Ordine, potendo pur sempre accertare il giudice della opposizione se, ed in qual modo, siano state praticate le prestazioni. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, del combinato disposto degli artt. 648 comma primo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.