Pronuncia 137/1984
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 633, comma primo, n. 3, e 636 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal Giudice istruttore del Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Di Lella Mario e Cantalini Aurelio, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1977; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Sguazzini Riccardo c/ s.r.l. Debeaux Italia, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 1982; 3) ordinanza emessa il 6 novembre 1981 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Calzaturificio Femas c/ Ditta I.T.E.A., iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 277 R.O. 1977, 631 e 846 R.O. 1981, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648; 2) dichiara non fondata, ai sensi e nei limiti segnati in motivazione, la questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Virgilio Andrioli
Data deposito: Fri May 04 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA