Pronuncia 364/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Pretore del tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Kendo International in liquidazione e la Società Portdene Ltd., iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza del 2 novembre 1988 (R.O. n. 7 del 1989), nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Kendo International in liquidazione e Società Portdene Ltd., il Presidente del tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la tutela monitoria se la notificazione dell'ingiunzione all'intimato debba effettuarsi all'estero; che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato l'art. 10 della Costituzione verificandosi contrasto con i patti comunitari i quali comportano, tra l'altro, l'obbligo della Repubblica di garantire la liberalizzazione degli scambi commerciali all'interno della comunità; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione; Considerato che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, richiamate dall'art. 10 della Costituzione, non si identificano nelle norme pattizie derivanti da trattati e convenzioni internazionali ratificati dallo Stato, come il Trattato di Roma; che, del resto, come rileva l'Avvocatura Generale dello Stato, nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli stati membri; che il divieto di notificazione del decreto ingiuntivo all'estero determina solo una causa di inammissibilità della tutela monitoria, che è un procedimento speciale e non un difetto della giurisdizione, potendosi agire in sede ordinaria; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, sollevata dal Presidente del tribunale di Firenze con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue Jun 27 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. N. 364/89. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO INGIUNTIVO DA NOTIFICARSI ALL'ESTERO - ESCLUSIONE DELLA TUTELA NOMINATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PRO. CIV., ART. 633, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 10.

Il trattato istitutivo della CEE - alle cui norme non e' comunque riferibile l'art. 10, comma primo, Cost. - non configura principi generali che incidono sulla materia processuale, onde con esso non contrasta l'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si limita ad escludere la tutela monetaria ove il decreto ingiuntivo debba notificarsi all'estero, ferma comunque restando la possibilita' di agire in via ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 10 Cost.).

Parametri costituzionali