Pronuncia 934/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Gamannossi Paolo e il Centro Leasing, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza del 3 luglio 1987, il Presidente del Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento camerale - nel quale, ex art.188 disp. att. c.p.c., era chiamato a dichiarare l'inefficacia, per intempestiva notifica, di un proprio precedente decreto ingiuntivo, contro cui pendeva giudizio di opposizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e (per l'ipotesi infra sub b) 101 Cost., questioni incidentali di legittimità: a) del predetto art. 188 nella parte in cui non prevede, per il caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per intempestiva notifica, i poteri del giudice dell'opposizione, se adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato l'opposizione; b) dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che "le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche"; c) dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità della emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica italiana; che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa; Considerato che la prima questione pone un problema inerente non al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensì al diverso ed estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo; che anche la seconda questione (a prescindere dalla già ritenuta ammissibilità di deroghe normative al principio di pubblicità delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura a quo; che, infine, la previsione dell'ultima norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non è in discussione la possibilità o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero; che, pertanto, tutte le questioni sollevate hanno carattere meramente astratto e sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, onde ne va, sotto tale profilo, dichiarata la manifesta inammissibilità;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 84, 188 disp. att. c.p.c. e 633 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Thu Jul 28 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 934/88 A. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - INEFFICACIA DEL DECRETO TARDIVAMENTE NOTIFICATO - POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI CONFERMARE IL DECRETO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita', per asserito contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost. dell'art. 188 dist. att. c.p.c. - nella parte in cui non prevede, per il caso di dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo per intempestiva notifica i poteri del giudice dell'opposizione, se adito, che intenda confermare il decreto dopo aver rigettato l'opposizione - poiche' tale questione pone un problema inerente non al procedimento per dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui al denunziato art. 188, bensi' al diverso ed estraneo procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.

Norme citate

  • codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 188

ORD. 934/88 B. PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZE DEL G.I. - MANCATA PUBBLICITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita', in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 84 disp. att. c.p.c., in quanto stabilisce che "le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche", dacche' tale questione (a prescindere dalla gia' ritenuta ammissibilita' di deroghe normative al principio di pubblicita' delle udienze, determinate da ragioni obiettive e razionali, relative a singole categorie di procedimenti: cfr. Corte Cost. 1986 n. 212), concerne comunque la disciplina delle udienze tenute dal giudice istruttore nel processo civile ordinario e non quella della speciale procedura "a quo". Cfr. anche sent. 50/1989.

Norme citate

  • codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 84

ORD. 934/88 C. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - IMPOSSIBILITA' PER IL CASO DI NOTIFICA DA ESEGUIRE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilita' di emissione di decreto ingiuntivo qualora la notificazione all'intimato debba avvenire fuori del territorio della Repubblica italiana, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., poiche' la previsione della norma impugnata non ha concreto riscontro nel rapporto controverso, in cui non e' in discussione la possibilita' o meno di emanare un decreto ingiuntivo che debba essere notificato all'estero.