Articolo 695 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., unitariamente considerati - gli artt. 669- quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso. La disciplina della istruzione preventiva fa parte della tutela cautelare, di cui condivide la ratio ispiratrice (che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni), sicché la non reclamabilità dei provvedimenti che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva appare come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare, per la discrasia che determina rispetto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali e ancor più rispetto alla reclamabilità del provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, cod. proc. civ. La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento neppure comporta parità di tutela tra le parti, dal momento che il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile, mentre quello che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo. - Sui principi della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e della non necessaria attribuzione di identiche facoltà a tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di efficacia degli strumenti processuali predisposti, v. citata ordinanza n. 107/2007. - Sul principio secondo cui il legislatore fruisce di ampi margini di scelta nella regolazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 237/2007. - Sulla sottoponibilità della disciplina del processo allo scrutinio di ragionevolezza, v. citata ordinanza n. 128/1999. - Sull'analogia di ragioni tra la tutela cautelare e l'istruzione preventiva, nonché sul rapporto che lega il diritto di esercitare l' onus probandi con la garanzia di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenze nn. 471/1990, 257/1996, 46/1997. - Sulla non equivalenza della facoltà di reclamo a quella di riproposizione dell'istanza al giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto (art. 669- septies cod. proc. civ.), v. citata sentenza n. 253/1994.