Articolo 695 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Ammissione del mezzo di prova). Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi. (88) (90) (123) ((175))
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Massime della Corte Costituzionale

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