Articolo 37 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 110/2010Depositata il 19/03/2010
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice ordinario privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione medesima, nel processo proseguito davanti al giudice tributario di essa munito. Secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 77 del 2007 e ribadito nelle ordinanze n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008, e in ossequio al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Il giudice a quo , pur richiamando la citata sentenza n. 77 del 2007, non ha esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la mancata sperimentazione da parte del rimettente della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati - e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie - rende la questione sollevata manifestamente inammissibile. Con riferimento ai principi di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, e di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 77/2007, ordinanze n. 257/2009 e n. 363/2008. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008, n. 205/2008 e n. 85/2007.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 37
Parametri costituzionali
Pronuncia 257/2009Depositata il 30/07/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Premesso, infatti, che in base ai principi affermati dalla Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, va osservato che il rimettente non si è fatto carico di individuare, proprio alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Per l'affermazione del principio della conservazione degli effetti della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, vedi, citate, sentenza n. 77/2007 e ordinanza n. 363/2008. Sull'obbligo per il giudice di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, vedi, citate, ordinanze n. 362, n. 341, n. 268, n. 205/2008; n. 85/2007
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 37
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.