Articolo 705 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, dell?art. 705 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria. L?ordinanza di rimessione, infatti, non pone una questione di costituzionalità, ma di interpretazione della normativa, devoluta al giudice del rapporto processuale.
L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.
L'assoluto divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio, viola sia il principio di razionalita' che il diritto alla tutela giurisdizionale del proprietario non possessore, nel caso in cui la pronuncia possessoria possa comportare, per il convenuto proprietario, un pregiudizio irreparabile (quale la perdita del diritto per effetto di vendita del bene mobile non registrato effettuata dal possessore a terzi in buona fede; ovvero la necessaria distruzione del manufatto la cui realizzazione integri spoglio dell'altrui possesso immobiliare). In tal caso, infatti, la tutela possessoria - contraddicendo la "ratio" dei relativi procedimenti - non e' bilanciata e limitata dalla possibilita' di riparare, mediante un altro giudizio, il danno arrecato al proprietario non possessore, e la tutela giurisdizionale di quest'ultimo non e' soltanto differita, ma frustrata dalla preventiva esecuzione del provvedimento possessorio. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 705, comma primo, cod.proc.civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. - V. peraltro (ma in termini generali, e non con riguardo allo specifico caso qui considerato), S. n. 41/1974.
L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purche' non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruita' - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprieta'. Non e' fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finche' il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprieta' e del possesso.