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Pronuncia 41/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 agosto 1971 dal pretore di Sant'Elpidio a Mare nel procedimento civile vertente tra Lottatori Quinto e Diomedi Roberto, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971; 2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dal pretore di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Failoni Rino Simone e il "Condominio XXV aprile" di Sondrio, iscritta al n.39 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 705, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Angelo de Marco

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Massime

SENT. 41/74. PROCESSO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 705, PRIMO COMMA - DIVIETO AL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO, FINCHE' IL PRIMO NON SIA DEFINITO E LA DECISIONE ESEGUITA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL DIRITTO - ADEGUAMENTO ALLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA CONGRUITA' - AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA' - POSSIBILE DIVERSITA' DI DISCIPLINA - NON E' VIETATA DAGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE.

L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purche' non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruita' - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprieta'. Non e' fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finche' il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprieta' e del possesso.