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Pronuncia 25/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile, degli artt. 705 del codice di procedura civile e 55, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1991 dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia nel procedimento civile vertente tra Santalucia Salvatore e la s.p.a. Fiat Geotech, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto; Dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1168 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost., dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma primo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dal nominato Pretore con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

Massime

SENT. 25/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - INDIVIDUAZIONE DELLA QUESTIONE - INDIVIDUAZIONE CHIARA NELLA MOTIVAZIONE, MA NON ALTRETTANTO NEL DISPOSITIVO - PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE.

Non e' precluso l'esame di una questione di legittimita' costituzionale chiaramente individuata nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, ma non con altrettanta chiarezza tradotta nel dispositivo.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 25/92 B. POSSESSO (IN GENERE) - TUTELA POSSESSORIA - AUTONOMIA E SEPARAZIONE DALLA TUTELA PETITORIA - CONFORMITA', 'EX SE', AL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' ED ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA.

L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.

SENT. 25/92 C. POSSESSO (IN GENERE) - PROCEDIMENTI POSSESSORI - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ORDINARE LA REINTEGRAZIONE SULLA SEMPLICE NOTORIETA' DELLO SPOGLIO - PRECLUSIONE ALL'ESAME DI EVENTUALI ECCEZIONI PETITORIE DEL CONVENUTO, PUR SE A QUEST'ULTIMO POSSA DERIVARE DANNO IRREPARABILE DALLA PRONUNCIA POSSESSORIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' E DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA PROPRIETA' - RICHIESTA ALLA CORTE DI PRONUNCIA IMPLICANTE UNA NON CONSENTITA DEROGA ALLE REGOLE DEI GIUDIZI PETITORI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Anche ad ammettere che l'art. 1168, comma quarto, cod.civ., abbia tuttora un qualche significato normativo, esso non si presta a formare oggetto, in aggiunta all'art. 705 cod. proc. civ., di una sentenza di illegittimita' costituzionale costitutiva di un limite al potere-dovere del giudice di ordinare la reintegrazione nel possesso quando quest'ultima possa comportare un danno irreparabile per il proprietario convenuto, giacche', nei termini della norma del codice civile, il limite non potrebbe atteggiarsi se non come legittimazione del convenuto, nel caso sopra ipotizzato, a far valere un diritto al possesso nel medesimo giudizio in via di eccezione riconvenzionale, in deroga alle regole (ordinarie) di competenza e di procedura che governano i giudizi petitori: innovazione, questa, che esula dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1168 cod.civ., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost.).

SENT. 25/92 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREGIUDIZIALITA' DELLA QUESTIONE - CARATTERE STRETTAMENTE SERVENTE RISPETTO ALL'OGGETTO DEL GIUDIZIO ' A QUO' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Il requisito di pregiudizialita' della questione di legittimita' costituzionale non significa che essa abbia carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del giudizio 'a quo': stabilita la rilevanza, la Corte e' investita della questione in generale, nei limiti dell'impugnazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la questione concernente l'assenza di limiti alla tutela possessoria contro il proprietario - benche' sollevata nel corso di giudizio di reintegrazione nel possesso di bene mobile non registrato di cui lo spogliato sia venuto in possesso mediante reato contro il patrimonio - coinvolga l'intero campo di applicazione dell'art. 705, cod.proc.civ., e dunque non solo l'azione di reintegrazione, ma anche quella di manutenzione).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 25/92 E. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - PROCEDIMENTO IN CUI SIA CONVENUTO IL PROPRIETARIO NON POSSESSORE - POSSIBILITA', PER QUEST'ULTIMO, DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO PRIMA DELLA DECISIONE POSSESSORIA E DELL'ESECUZIONE DI ESSA - DIVIETO, ANCHE NEL CASO CHE AL PROPRIETARIO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IRRIMEDIABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' E DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

L'assoluto divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio, viola sia il principio di razionalita' che il diritto alla tutela giurisdizionale del proprietario non possessore, nel caso in cui la pronuncia possessoria possa comportare, per il convenuto proprietario, un pregiudizio irreparabile (quale la perdita del diritto per effetto di vendita del bene mobile non registrato effettuata dal possessore a terzi in buona fede; ovvero la necessaria distruzione del manufatto la cui realizzazione integri spoglio dell'altrui possesso immobiliare). In tal caso, infatti, la tutela possessoria - contraddicendo la "ratio" dei relativi procedimenti - non e' bilanciata e limitata dalla possibilita' di riparare, mediante un altro giudizio, il danno arrecato al proprietario non possessore, e la tutela giurisdizionale di quest'ultimo non e' soltanto differita, ma frustrata dalla preventiva esecuzione del provvedimento possessorio. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 705, comma primo, cod.proc.civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. - V. peraltro (ma in termini generali, e non con riguardo allo specifico caso qui considerato), S. n. 41/1974.

SENT. 25/92 F. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI ORDINARE LA REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO, PUR SE A CONOSCENZA DELL'ORIGINE CRIMINOSA DI ESSO - OMESSA ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO GIUDICE DEL POTERE DI IMPEDIRE CHE I REATI SIANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (NONCHE' DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA PROPRIETA' PRIVATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La "funzione di impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori" e' propria della polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne l'estensione al giudice civile investito di domanda di reintegrazione nel possesso, dal momento che la "ratio" di tale forma di tutela possessoria esclude che lo stesso giudice possa, anche "incidenter tantum", accertare l'origine criminosa del possesso; ne' puo' pensarsi che egli sia legittimato a chiedere al competente giudice di disporre il sequestro penale della cosa, essendo tale misura utilizzabile soltanto ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale, e non gia' per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, ne' ai fini di tutela cautelare del diritto del soggetto offeso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 55, comma primo, cod.proc.pen. del 1988).

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 55, comma 1