Articolo 328 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 198/2013Depositata il 17/07/2013
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del cod. civ. e 328 cod. proc. civi., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. Da un lato, il rimettente non ha adempiuto al dovere di sperimentare la possibilità di dare alle norme impugnate un significato tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Dall'altro, il petitum non si configura come soluzione costituzionalmente imposta e appare diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2495
- codice di procedura civile-Art. 328
Parametri costituzionali
Pronuncia 222/1995Depositata il 01/06/1995
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata dal giudice 'a quo', e' consentita nei soli limiti in cui la 'reductio ad legitimitatem' della norma impugnata sia costituzionalmente obbligata e non implichi una scelta tra piu' soluzioni possibili, come tale riservata alla discrezionalita' del legislatore. - Sul punto, da ultimo, v. S. nn. 129, 286, 438/1993, 5, 114, 265, 373/1994; O. n. 73/1995. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 328
Parametri costituzionali
Pronuncia 1110/1988Depositata il 20/12/1988
Benche' non possa negarsi che l'omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale a favore degli eredi della parte deceduta dopo la notifica del ricorso principale comporti una diversita' di trattamento per il ricorrente incidentale rispetto a quella riservata al ricorrente principale, la Corte costituzionale non puo' tuttavia sopperire alla riscontrata lacuna normativa con una sentenza manipolativa o additiva, occorrendo una nuova e specifica disciplina normativa che si inserisca nel sistema del codice di rito. (E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale e' diretto durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso e' rinnovata agli eredi). cfr. s. 139/1967, s. 41/1986.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 299
- codice di procedura civile-Art. 328
- codice di procedura civile-Art. 370
- codice di procedura civile-Art. 371, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 41/1986Depositata il 03/03/1986
Posto che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo e' necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attivita' della parte stessa cui e' inibito difendersi di persona, e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 328 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini previsti dal'art. 325 per la proposizione delle varie impugnazioni, oltre agli eventi che colpiscono la parte o il suo legale rappresentante, anche la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenuta nel corso dei termini stessi.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 328
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.