Pronuncia 41/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 328 codice procedura civile promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mazza Crescenzo e Iasevoli Domenico iscritta al n. 606 del registro, ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979; 2) ordinanza emessa il 1 marzo 1985 dal Tribunale di Isernia nel procedimento civile vertente tra Bucci Enrico e Macerola Anna iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985; udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Mon Mar 03 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 41/86. IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - MOTIVI DI INTERRUZIONE - MORTE, RADIAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO DEL PROCURATORE COSTITUITO IN GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Posto che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo e' necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attivita' della parte stessa cui e' inibito difendersi di persona, e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 328 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini previsti dal'art. 325 per la proposizione delle varie impugnazioni, oltre agli eventi che colpiscono la parte o il suo legale rappresentante, anche la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenuta nel corso dei termini stessi.

Parametri costituzionali