Pronuncia 1110/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1987 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Torri Diego ed altri contro Ubbiali Gesualdo e da Cagnoni Isabella ved. Ubbiali contro la s.n.c. Autosalone Torri, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue Dec 20 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 1110/88. PROCEDIMENTO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - MORTE DELLA PARTE IN PENDENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO INCIDENTALE - INTERRUZIONE E DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE DAL GIORNO DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE AGLI EREDI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA'.

Benche' non possa negarsi che l'omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale a favore degli eredi della parte deceduta dopo la notifica del ricorso principale comporti una diversita' di trattamento per il ricorrente incidentale rispetto a quella riservata al ricorrente principale, la Corte costituzionale non puo' tuttavia sopperire alla riscontrata lacuna normativa con una sentenza manipolativa o additiva, occorrendo una nuova e specifica disciplina normativa che si inserisca nel sistema del codice di rito. (E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale e' diretto durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso e' rinnovata agli eredi). cfr. s. 139/1967, s. 41/1986.