Articolo 9 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 481/2002Depositata il 26/11/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, con la quale il giudice 'a quo' censura , in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la scelta di affidare le controversie in materia di imposte e tasse esclusivamente alla competenza del tribunale, anziché ripartirle in ragione del valore tra giudice di pace e tribunale. La scelta di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, è stata operata non irragionevolmente dal legislatore, nell?ambito dell?ampia discrezionalità spettategli in materia di ripartizione di competenza e si fonda sulla valutazione della particolare natura rivestita dalle controversie in esame, con riguardo alla pretesa impositiva dello Stato e all?interesse pubblico coinvolto. Non risulta peraltro configurabile né il pregiudizio al diritto di difesa, restando esso integro e garantito in tutte le sue esplicazioni né la disparità di trattamento, in relazione alla maggiore durata del processo dinanzi al tribunale, essendo detta circostanza una ipotetica conseguenza di mero fatto, e, come tale, irrilevante nel giudizio costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 9, comma 2
- legge-Art. 12
- codice di procedura civile-Art. 7, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 93/2000Depositata il 31/03/2000
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonche', in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalita' delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonche' - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensi' del grado di imperativita' di esecutivita' del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilita' di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde e' evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - piu' che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalita' - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale - non gia' di risolvere un dubbio di costituzionalita' - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonche' S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- regio decreto-Art. 21
- codice di procedura civile-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 7
Pronuncia 92/2000Depositata il 31/03/2000
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti degli artt. 9 e 7 cod. proc. civ., in quanto, riguardo alle controversie sui contributi di bonifica, con l'estendere ad esse, sul presupposto della natura tributaria di tali contributi affermata dalla Corte di cassazione, la competenza del tribunale per imposte e tasse, le sottraggono, anche quando per valore vi rientrerebbero, alla competenza del giudice di pace. Come si precisa nelle ordinenze di rinvio, infatti, i giudici 'a quibus', nelle controversie in materia di cui sono investiti, hanno gia' affermato, con sentenze non definitive, prima di promuovere gli incidenti di costituzionalita', la propria competenza, escludendo quella del tribunale, e con cio' il loro potere decisorio, 'in parte qua', deve ritenersi esaurito. - Cfr. O. nn. 144/1999 e 94/1999
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 7
- codice di procedura civile-Art. 9
Pronuncia 424/1997Depositata il 18/12/1997
Manifesta infondatezza della questione, stante l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero, <<lo schema complessivo della legge n. 353 del 1990 (e successive modifiche) dimostra che il legislatore ha perseguito il tendenziale obiettivo di affidare la decisione di primo grado ad un giudice unico, obiettivo che verra' portato a definitivo compimento quando il Governo dara' attuazione alla delega contenuta nella legge 16 luglio 1997, n. 254>>. - In ordine alla <<legittimazione del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, a sollevare la questione di costituzionalita' di norme riguardanti la definizione del processo, dopo averne valutato la concreta rilevanza>>, cfr. S. n. 204/1997. - Relativamente all'ampia discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali - sempre nel rispetto, ovviamente, del principio di ragionevolezza -, v., tra le molte, S. nn. 295/1995, 65/1996, 94/1996, nonche' O. n. 7/1997. - Riguardo all'impossibilita' di ritenere che l'attribuzione all'uno o all'altro giudice della decisione di certe cause si traduca in una irrazionalita' del sistema o in una disparita' di trattamento tra cittadini, v., altresi', O. nn. 257/1995, 63/1997, 139/1997, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 424/1997Depositata il 18/12/1997
Manifesta infondatezza della questione, poiche' l'art. 107, terzo comma, Cost., evocato dal giudice rimettente, e' inapplicabile alle norme sulla ripartizione della competenza, essendo un parametro relativo allo 'status' dei giudici. - Cfr. 'ex multis', O. n. 63/1997. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1989Depositata il 12/04/1989
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - FORO DELLO STATO. L'imposizione del foro erariale nel procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata mobiliare su titolo fiscale non comprime irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione agli artt. 9 e 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 12/1974, 118/1964 e 119/1963
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 54
- regio decreto-Art. 6
- codice di procedura civile-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 25
Parametri costituzionali
Pronuncia 285/1984Depositata il 12/12/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., per il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, in quanto la questione stessa, proposta da un giudice istruttore, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo gia' radicato nel Tribunale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 21/1984Depositata il 07/02/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 9 cod. proc. civ., censurati in quanto limiterebbero la competenza per valore del pretore a L. 750.000. La somma impugnata - che peraltro e' contenuta nel solo art. 8, primo comma, cod. proc. civ. - e' infatti sicuramente inapplicabile nel giudizio a quo.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 9
- codice di procedura civile-Art. 8
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.