Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 139 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia e' consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione di notificazione, specificando le modalita' con le quali ne ha accertato l'identita', e da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (171) ((173)) Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto o' possibile le disposizioni precedenti.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 4 massime

Pronuncia 130/2011Depositata il 13/04/2011

Procedimento civile - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Mancata previsione di presidi analoghi a quelli contemplati per la notificazione a mezzo posta - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; premesso, infatti, che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità dei due casi messi a confronto ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante all'ufficiale giudiziario. Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le più recenti, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e la sentenza n. 17 del 2011. Sulle conseguenze della natura di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario v. pure la sentenza n. 17 del 2011.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 139, comma 2

Pronuncia 153/2004Depositata il 25/05/2004

Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Perfezionamento della notificazione, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell?atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all?ufficiale giudiziario - Lamentata lesione del principio di uguaglianza in relazione alla notificazione a mezzo posta, e del diritto di difesa - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la forma di notificazione da esso regolata si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell?atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all?ufficiale giudiziario. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 28 del 2004, in base all'argomentazione che risulta ormai presente nell?ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi. ? Sul principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione quale principio generale in materia di notificazioni v. le richiamate sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 139

Pronuncia 28/2004Depositata il 23/01/2004

Notificazioni e comunicazione (in materia civile) - Notificazione nei confronti del notificante - Perfezionamento alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall?ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione - Assunto contrasto con i principî già affermati, con anteriore giurisprudenza costituzionale, in ordine alle notificazioni - Ricorso necessario alla interpretazione sistematica delle norme censurate - Perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell?atto all?ufficiale giudiziario - Non fondatezza della questione.

Per effetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale, risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; fermo restando che termini o adempimenti di legge a favore o a carico di quest?ultimo decorrenti dalla notificazione vanno comunque calcolati al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994) ed è ormai decisivo per l'interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Pertanto, non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» dovendosi le norme censurate interpretare nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. - In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale ed in tema di notificazioni all'estero, v., citate, rispettivamente, sentenze n. 477/2002 e n. 64/1994.

Norme citate

Pronuncia 75/1989Depositata il 23/02/1989

ORD. 75/89 B. - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO - DIFFERENTE DISCIPLINA NEL CASO DI NOTIFICAZIONE DIRETTA E IN QUELLO DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE IL SERVIZIO POSTALE - LEGITTIMITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 20.11.1982 N. 890, ART. 7. C.P.C. ART. 139, QUARTO COMMA. - COST. ART. 3.

NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO. L'invio della raccomandata al destinatario della notificazione previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. non e' necessario ai fini del perfezionamento della notificazione. Pertanto, la mancata previsione di simile formalita' per la notificazione di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 non puo' essere fatta valere, in considerazione anche della complessiva disciplina di tale notificazione, onde dedurne una pretesa incostituzionalita' di quest'ultima norma per contrasto con l'art. 3 Cost.. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata,in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, non prevedendo l'invio della raccomandata de qua, conterrebbe una disciplina della notificazione effettuata tramite la consegna di copia al portiere ingiustificatamente deteriore per il destinatario dell'atto rispetto a quella prevista per la analoga ipotesi dall'art. 139, quarto comma, c.p.c..

Norme citate

  • legge-Art. 7
  • codice di procedura civile-Art. 139, comma 4

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.