Articolo 139 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 130/2011Depositata il 13/04/2011
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; premesso, infatti, che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità dei due casi messi a confronto ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante all'ufficiale giudiziario. Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le più recenti, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e la sentenza n. 17 del 2011. Sulle conseguenze della natura di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario v. pure la sentenza n. 17 del 2011.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 139, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 153/2004Depositata il 25/05/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la forma di notificazione da esso regolata si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell?atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all?ufficiale giudiziario. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 28 del 2004, in base all'argomentazione che risulta ormai presente nell?ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi. ? Sul principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione quale principio generale in materia di notificazioni v. le richiamate sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 139
Parametri costituzionali
Pronuncia 28/2004Depositata il 23/01/2004
Per effetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale, risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; fermo restando che termini o adempimenti di legge a favore o a carico di quest?ultimo decorrenti dalla notificazione vanno comunque calcolati al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994) ed è ormai decisivo per l'interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Pertanto, non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» dovendosi le norme censurate interpretare nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. - In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale ed in tema di notificazioni all'estero, v., citate, rispettivamente, sentenze n. 477/2002 e n. 64/1994.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 139
- codice di procedura civile-Art. 148 (COMBINATO DISPOSTO)
Parametri costituzionali
Pronuncia 75/1989Depositata il 23/02/1989
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA AL PORTIERE - AVVISO AL DESTINATARIO DELL'ATTO. L'invio della raccomandata al destinatario della notificazione previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. non e' necessario ai fini del perfezionamento della notificazione. Pertanto, la mancata previsione di simile formalita' per la notificazione di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 non puo' essere fatta valere, in considerazione anche della complessiva disciplina di tale notificazione, onde dedurne una pretesa incostituzionalita' di quest'ultima norma per contrasto con l'art. 3 Cost.. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890 sollevata,in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui, non prevedendo l'invio della raccomandata de qua, conterrebbe una disciplina della notificazione effettuata tramite la consegna di copia al portiere ingiustificatamente deteriore per il destinatario dell'atto rispetto a quella prevista per la analoga ipotesi dall'art. 139, quarto comma, c.p.c..
Norme citate
- legge-Art. 7
- codice di procedura civile-Art. 139, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.