Pronuncia 28/2004

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Franco Bile

Data deposito: Fri Jan 23 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Notificazioni e comunicazione (in materia civile) - Notificazione nei confronti del notificante - Perfezionamento alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione - Assunto contrasto con i principî già affermati, con anteriore giurisprudenza costituzionale, in ordine alle notificazioni - Ricorso necessario alla interpretazione sistematica delle norme censurate - Perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Non fondatezza della questione.

Per effetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale, risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; fermo restando che termini o adempimenti di legge a favore o a carico di quest’ultimo decorrenti dalla notificazione vanno comunque calcolati al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994) ed è ormai decisivo per l'interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Pertanto, non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» dovendosi le norme censurate interpretare nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. - In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale ed in tema di notificazioni all'estero, v., citate, rispettivamente, sentenze n. 477/2002 e n. 64/1994.