Articolo 566 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati). I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata ((nell'articolo 564)) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.((113a))((115))((116))
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.