Articolo 233 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Deferimento del giuramento decisorio).
Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 412/1997Depositata il 17/12/1997
ORD. 412/97. PROCESSO CIVILE - GIURAMENTO DECISORIO - OBBLIGO PER LA PARTE CUI E' STATO DEFERITO IL PREDETTO GIURAMENTO <<DI DIRE TUTTA LA VERITA'>> - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PARTE PRIVATA NEL PROCESSO PENALE (L'IMPUTATO), PER LA QUALE NON E' PREVISTO TALE OBBLIGO - VIOLAZIONE, ALTRESI', DELL'ART. 24 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza. - Cfr. S. nn. 149/1995 e 334/1996, citate dal Tribunale rimettente. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 233
- codice di procedura civile-Art. 240
- codice di procedura civile-Art. 235
- codice di procedura civile-Art. 243
- codice di procedura civile-Art. 237
- codice di procedura civile-Art. 234
- codice di procedura civile-Art. 236
- codice di procedura civile-Art. 239
- codice di procedura civile-Art. 242
- codice di procedura civile-Art. 238
- codice di procedura civile-Art. 241
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.