Articolo 442 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 175/1994Depositata il 05/05/1994
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 196/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
Parametri costituzionali
Pronuncia 385/1993Depositata il 28/10/1993
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - Sent. n. 196/1993.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
Parametri costituzionali
Pronuncia 281/1993Depositata il 10/06/1993
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 196/1993.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
Parametri costituzionali
Pronuncia 196/1993Depositata il 27/04/1993
Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendi', estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalita' e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalita' della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
Parametri costituzionali
Pronuncia 229/1992Depositata il 25/05/1992
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce del nuovo quadro normativo esistente a seguito dell'emanazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che all'art. 16, sesto comma, ha modificato la disciplina disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
Parametri costituzionali
Pronuncia 156/1991Depositata il 12/04/1991
Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente piu' importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Pronuncia 156/1991Depositata il 12/04/1991
La inapplicabilita' ai crediti previdenziali della regola del cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali stabilita dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di retribuzione, si pone in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., (v. massima B) ma anche con l'art. 38 Cost., in quanto i crediti per le prestazioni previdenziali sono assimilabili, sotto l'aspetto funzionale, ai crediti di retribuzione, avendo la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost., cosicche' per il tramite di tale norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, Cost. quale parametro delle "esigenze di vita" dei lavoratori. Tuttavia, data la incompatibilita', con le esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, della regola posta dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore e' automaticamente in mora, sui crediti previdenziali gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute dovranno decorrere dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex art. 47, quarto comma, d. P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all' art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'I.S.T.A.T. per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardato pagamento. - Sull'applicabilita' anche alle prestazioni previdenziali dell'art. 36, primo comma, Cost.: S. n. 119/1991; - Sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. come modo di attuazione dell'art. 36 Cost.: S. n. 204/1989.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 442
- codice di procedura civile-Art. 429
Parametri costituzionali
Pronuncia 85/1979Depositata il 26/07/1979
Il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualita` e dell'assicurazione obbligatoria. Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune e` la finalita` perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un comune trattamento. Le due situazioni, oltre che assimilabili sul piano sostanziale, sono infatti regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c., introdotto con la l. 11 agosto 1973, n.533, la cui disciplina riguarda tutte le controversie relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili, ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto all'assistenza. Non essendovi percio` ragione di differenziazione, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esclude gli aventi diritto all'assistenza pubblica dal beneficio della non assoggettabilita`, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali. - cfr. S. n.60/79
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 152
- legge-Art. 9
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 442
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.