Pronuncia 156/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da INAIL contro Tempesti Remo iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1990 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione di Tempesti Remo e dell'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Tempesti Remo, Saverio Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Apr 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 156/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA AI FINI DELL'ESTENSIONE AI CREDITI PREVIDENZIALI DELLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL CREDITORE FRA I "MODESTI CONSUMATORI" - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER LA ASSERITA NON APPARTENENZA DELL'ATTORE, NEL GIUDIZIO A QUO, A TALE CATEGORIA - REIEZIONE.

Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente piu' importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".

SENT. 156/91 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - FATTI IMPEDITIVI - DIVERSITA' STRUTTURALE DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - CARATTERE NON ASSOLUTO DI TALE CRITERIO - RILEVANZA DEL "PROFILO FUNZIONALE".

Il criterio, secondo cui, ai fini del principio di eguaglianza, e' determinante, per impedire una valutazione comparativa, la diversita' strutturale delle situazioni raffrontate, benche' sicuramente valido nei contesti in cui e' stato ritenuto applicabile, non puo' tuttavia essere assolutizzato. Quando sia in discussione non una diversita' di fattispecie, ma una diversita' di disciplina, (come, nel caso di specie, quella dei crediti retributivi e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal ritardo dell'adempimento) vale l'opposto e anch'esso gia' enunciato criterio, per cui, ai fini della valutazione comparativa di due discipline alla stregua del principio di eguaglianza, rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale. - Sul criterio della "diversita' strutturale": S. nn. 46/1983, 350/1990, 55/1991; - Sulla rilevanza del "profilo funzionale": S. n. 1045/1988.

Parametri costituzionali

SENT. 156/91 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA (RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI) PREVISTA DALL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - EFFETTI - LIMITI - IMPOSSIBILE ESTENSIONE DELLE NORME SULLA DECORRENZA.

La inapplicabilita' ai crediti previdenziali della regola del cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali stabilita dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di retribuzione, si pone in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., (v. massima B) ma anche con l'art. 38 Cost., in quanto i crediti per le prestazioni previdenziali sono assimilabili, sotto l'aspetto funzionale, ai crediti di retribuzione, avendo la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost., cosicche' per il tramite di tale norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, Cost. quale parametro delle "esigenze di vita" dei lavoratori. Tuttavia, data la incompatibilita', con le esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, della regola posta dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore e' automaticamente in mora, sui crediti previdenziali gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute dovranno decorrere dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex art. 47, quarto comma, d. P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all' art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'I.S.T.A.T. per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardato pagamento. - Sull'applicabilita' anche alle prestazioni previdenziali dell'art. 36, primo comma, Cost.: S. n. 119/1991; - Sull'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. come modo di attuazione dell'art. 36 Cost.: S. n. 204/1989.