Pronuncia 85/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att. del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Calò Maria e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu Jul 26 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 85/79. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - MANCATA INCLUSIONE FRA I DESTINATARI DEL BENEFICIO DI ESONERO DALLA SOPPORTAZIONE DELL'ONERE DELLE SPESE GIUDIZIALI IN CASO DI SOCCOMBENZA DI COLORO CHE PUR NON ESSENDO LAVORATORI SIANO DESTINATARI DI ASSISTENZA PUBBLICA - ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualita` e dell'assicurazione obbligatoria. Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune e` la finalita` perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un comune trattamento. Le due situazioni, oltre che assimilabili sul piano sostanziale, sono infatti regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c., introdotto con la l. 11 agosto 1973, n.533, la cui disciplina riguarda tutte le controversie relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili, ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto all'assistenza. Non essendovi percio` ragione di differenziazione, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esclude gli aventi diritto all'assistenza pubblica dal beneficio della non assoggettabilita`, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali. - cfr. S. n.60/79

Norme citate