Pronuncia 196/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 24 febbraio 1992 dal Tribunale di Firenze e l'8 luglio 1992 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 234, 712, 713, 771, 772 e 773 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 48 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Baldi Benito e Giangiulio Filippo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Franco Agostini per Giangiulio Filippo e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Apr 27 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 196/93 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - FINALITA' - TUTELA COSTITUZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA DISCIPLINA RELATIVA AI CREDITI PREVIDENZIALI COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI CREDITI ASSISTENZIALI.

Le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo tutela le prestazioni previdenziali che sono destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, Cost., al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost.; conseguentemente, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.

SENT. 196/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI ASSISTENZIALI MATURATI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1991 - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE IN ORDINE AGLI INTERESSI LEGALI ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI CON INCIDENZA SULLA GARANZIA ASSISTENZIALE - ACCERTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendi', estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalita' e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalita' della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.