Articolo 311 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 153/2002Depositata il 03/05/2002
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo' non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 320
- codice di procedura civile-Art. 113, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 311
- codice di procedura civile-Art. 316, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 230/1998Depositata il 19/06/1998
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il legislatore ha tratteggiato le linee generali del procedimento dinanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volonta' di attuare un processo diverso da quelli che si svolgono davanti al tribunale e al pretore - e' palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il dubbio di legittimita' costituzionale della norma censurata prospettato dal giudice 'a quo', <<che afferma l'estensione automatica>> delle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, solo se esse siano compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace, dato che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non puo' costituire elemento di discrimine circa l'applicabilita' delle norme del procedimento innanzi al tribunale; invero, per effetto sia dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico di tutti i poteri del collegio 'ex' art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale distinzione, al di fuori di ipotesi specifiche e tassative, non esiste piu' nell'ordinamento. - Cfr. S. nn. 154/1997 e 150/1993. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 311
- legge-Art. 22
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.