Articolo 808 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 196/2016Depositata il 20/07/2016
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 808- ter cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., che circoscrive la possibilità di impugnativa del lodo arbitrale irrituale ai motivi in esso elencati, tra i quali non figurano i vizi del consenso, l'incapacità e l'omessa motivazione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione - la quale non chiarisce per quale dei motivi indicati, nel caso di specie, le parti hanno impugnato il lodo né prende in considerazione l'orientamento consolidato della Corte di cassazione in base al quale il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento - si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo. Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, che preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 338/2011, 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per le lacune nella ricostruzione della fattispecie concreta, che si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo , v., ex multis , la citata ordinanza n. 269/2015. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni rispetto alle quali il rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, con la conseguenza che l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale, v. la citata ordinanza n. 34/2006.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 808
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 812
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 810
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 810
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 808
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 812
Parametri costituzionali
Pronuncia 2/1963Depositata il 12/02/1963
L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 817
- codice di procedura civile-Art. 819
- codice di procedura civile-Art. 815
- codice di procedura civile-Art. 826
- codice di procedura civile-Art. 813
- codice di procedura civile-Art. 829
- codice di procedura civile-Art. 831
- codice di procedura civile-Art. 818
- codice di procedura civile-Art. 814
- codice di procedura civile-Art. 822
- codice di procedura civile-Art. 825
- codice di procedura civile-Art. 810
- codice di procedura civile-Art. 816
- codice di procedura civile-Art. 820
- codice di procedura civile-Art. 823
- codice di procedura civile-Art. 830
- codice di procedura civile-Art. 824
- codice di procedura civile-Art. 809
- codice di procedura civile-Art. 811
- codice di procedura civile-Art. 807
- codice di procedura civile-Art. 827
- codice di procedura civile-Art. 821
- codice di procedura civile-Art. 812
- codice di procedura civile-Art. 828
- codice di procedura civile-Art. 806
- codice di procedura civile-Art. 808
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.