Pronuncia 2/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, promosso con due ordinanze emesse il 27 luglio 1961 dal Tribunale di Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Bertini Enrico ed il "Consorzio pisano vendita sabbia", iscritte ai nn. 172 e 173 del Registro ordinanze 1961 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961. Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bertini Enrico e del "Consorzio pisano vendita sabbia"; udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi gli avvocati Giuseppe Maranini e Luigi Del Vivo, per Bertini Enrico, l'avvocato Luciano Zanotti, per il "Consorzio pisano vendita sabbia" e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione, proposta dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze del 27 luglio 1961. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Tue Feb 12 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 2/63 A. GIURISDIZIONE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE ART. 102 - INTERPRETAZIONE.

L'art. 102 della Costituzione significa che la legge puo' affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, ma non vuole affatto significare che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come l'arbitrato, che e' legittimato da un regolamento del diritto d'azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volonta' singola opera efficacemente.

Parametri costituzionali

SENT. 2/63 B. GIURISDIZIONE - FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ISTITUTO DELL'ARBITRATO - CODICE PROCEDURA CIVILE TITOLO VIII DEL LIBRO IV - NON VIOLA LA RISERVA DISPOSTA NELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE.

L'ordinamento dell'arbitrato non e' lesivo della riserva disposta dall'art. 102 della Costituzione, perche', e' il magistrato che riveste il lodo di imperativita'. D'altro canto lo stesso lodo acquista immutabilita' solo dopo il decorso dei termini stabiliti per la sua impugnazione dinanzi al magistrato ordinario, o dopo l'infruttuoso esperimento di essa.

Parametri costituzionali

SENT. 2/63 C. GIUDICE PRECOSTITUITO - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE - LEGITTIMITA'. (CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO IV, TITOLO VIII).

L'art. 25 della Costituzione pone il divieto di imporre la competenza di un giudice non precostituito, ma non gia' la limitazione al potere soggettivo delle parti di scegliere fra piu' giudici egualmente competenti, o fra piu' procedimenti egualmente preordinati: e il procedimento arbitrale (inquadrato fra i procedimenti speciali) pone al soggetto una alternativa con il procedimento ordinario. La norma che dispone che, ove il giudice della impugnazione dichiari nulla la sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, e' indicativa del giudice naturale competente a decidere sulla controversia.

Parametri costituzionali