Pronuncia 172/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, come, rispettivamente, modificati dall'art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promossi dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo con ordinanze del 10 gennaio e del 7 marzo 2018, iscritte ai nn. 142 e 143 registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-bis), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, Cost., con le medesime ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Wed Jul 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 548
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 549
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.