Pronuncia 172/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, come, rispettivamente, modificati dall'art. 13, comma 1, lettere m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promossi dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo con ordinanze del 10 gennaio e del 7 marzo 2018, iscritte ai nn. 142 e 143 registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-bis), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, Cost., con le medesime ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Wed Jul 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 548 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 3), della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis) , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Come risulta dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, le censure investono, di fatto, il solo art. 549 cod. proc. civ., che attiene alla ipotesi di "contestata dichiarazione del terzo", e non anche il pure richiamato nuovo art. 548 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi in cui "il terzo non compare all'udienza stabilita".

Norme citate

Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 549 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015), nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Il legislatore, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità ad esso riservato in materia processuale, e secondo una logica non estranea al sistema del codice di rito, ha scelto di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la "ragionevole durata" dello stesso. Deve inoltre considerarsi che il creditore procedente deve necessariamente enunciare le ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti, e che gli accertamenti reputati necessari dal giudice devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il procedimento in questione, peraltro, si conclude con una ordinanza succintamente motivata, impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nonché soggetta anche al ricorso straordinario per Cassazione. Infine, avverso l'esecuzione proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016; ordinanza n. 64 del 2017, di restituzione degli atti allo stesso rimettente per ius superveniens ).

Norme citate