Pronuncia 62/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1971 dal pretore di Milano nella causa di lavoro vertente tra la società Hotel Villa Luisa e Mancuso Saverio, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dall'ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Wed Mar 13 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 62/74. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COD. PROC. CIV., ART. 434, SECONDO COMMA - COMPETENZA PER TERRITORIO - GIUDICE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA L'AZIENDA, O UNA QUALSIASI DIPENDENZA DI QUESTA, ALLA QUALE E' ADDETTO IL LAVORATORE - IMPOSSIBILITA' PER QUEST'ULTIMO DI AVVALERSI DEI FORI ORDINARI - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZA DI UNA MIGLIORE ESPLICAZIONE DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La competenza territoriale esclusiva prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. - il quale dispone che nelle controversie individuali di lavoro competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale e' addetto il lavoratore (con implicita esclusione dei fori ordinari di cui agli artt. 18 ss. dello stesso codice) - discende dalla ratio della norma che non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse dell'una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia, non potendo negarsi che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si e' svolto consente di regola una piu' rapida raccolta delle prove ed una piu' sicura valutazione degli accertamenti di fatto. Pertanto, in considerazione della indiscutibile razionalita' della disposizione non sussiste ne' la violazione dell'art. 3, ne' quella dell'art. 35 Cost.