Pronuncia 81/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra ABITA.RE s.r.l. ed altra e comune di Nardò, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Granata Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Tue Mar 19 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

ORD. 81/96. ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE E/O IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - POTERE DEL GIUDICE ADITO DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE, ANCORCHE' NON ANCORA INIZIATA - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - CARATTERE NON OBBLIGATO DELL'EVENTUALE 'REDUCTIO AD LEGITIMITATEM' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile, cosi' come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalita' riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonche' S. n. 587/1990. red.: G. Leo

Parametri costituzionali