Pronuncia 184/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Mercuro Augusta, la Società lombarda di macinazione e Sottini Battista, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni. Ritenuto che con ordinanza 16 dicembre 1969 il pretore di Abbiategrasso ha sollevato, anzitutto in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile (limiti della prova testimoniale, spettante al terzo opponente, a dimostrazione dell'asserita proprietà su beni pignorati) nonché del seguente articolo 624, primo comma (sospensione del processo condizionata al previo deposito di cauzione); che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato che, per quanto riguarda l'art. 621, la stessa questione è già stata esaminata e decisa da questa Corte con sentenza n. 112 del 1970 sulla base di motivi che non trovano nell'ordinanza di rinvio alcuna diversa prospettazione, idonea a condurre, nel caso, a diversa decisione. Considerato che ciò deve ripetersi per quanto riguarda l'art. 624, posto che la legittimità della disposizione è stata parimenti già riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 40 del 1962. Questo precedente resiste all'obiezione sollevata nell'ordinanza, secondo la quale, concernendo il richiamo, contenuto in motivazione, al secondo comma dell 'art. 624, l'ipotesi di sospensione necessaria senza cauzione nel caso di particolari controversie, previste dall'art. 512, tra parti di un procedimento esecutivo, al di fuori dell'altra ipotesi di opposizione di terzi, ciò significherebbe che il principio allora affermato valga soltanto per la prima ipotesi e non per la seconda. L'obiezione non ha valore, poiché la disposizione è stata richiamata in sentenza, soltanto come argomento accessorio, rafforzativo nel caso di specie, che riguardava appunto le parti di un procedimento esecutivo, rimanendo tuttavia intatto il principio generale ivi enunciato (valevole tanto per l'art. 615 che per l'art. 619 entrambi richiamati nel primo comma dello stesso art. 624) che l'eventuale imposizione di cauzione non crea disparità né menomazione di diritti di difesa, poiché va collegata alla situazione obbiettiva del processo e non ne ostacola il successivo corso. Considerato che la palese infondatezza della questione comprende anche l'ulteriore profilo prospettato con l'ordinanza, in riferimento all'art. 42 della Costituzione. Invero, questo articolo non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprietà, ma (come già statuito in caso analogo da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970) lo sottopone a limiti dettati dalla razionale finalità del sistema: tale il sistema che trasferisce, in subordine, il diritto del terzo opponente, sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato (art. 620 c.p.c.). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata con ordinanza 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Wed Dec 02 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BRANCA

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Massime

ORD. 184/70 A. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV., ART. 621 - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 621 c.p.c., (limiti della prova testimoniale spettante al terzo opponente a dimostrazione della asserita proprieta' dei beni pignorati) in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gia' esaminata con sent. n. 112 del 1970, risultando sollevata sulla base di motivi che non trovano nell'ordinanza di rinvio alcuna diversa prospettazione idonea a condurre a diversa decisione.

ORD. 184/70 B. ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV., ART. 624, PRIMO COMMA - VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Con la sent. n. 40 del 1962 e' stato fissato il principio generale che l'eventuale imposizione della cauzione prevista dall'art. 624, primo comma, c.p.c., per la sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione proposta a norma sia dell'art. 615, secondo comma, sia dell'art. 619 c.p.c., non crea disparita' ne' menomazione dei diritti di difesa in nessuna delle due ipotesi ivi contemplate. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 624, primo comma, c.p.c., sollevata nel presupposto che il principio medesimo possa invece valere soltanto per la prima delle dette ipotesi e non per la seconda.

ORD. 184/70 C. PROPRIETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON E' INCONDIZIONAMENTE GARANTITO DALL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI - FONDAMENTO NELLA RAZIONALE FINALITA' DEL SISTEMA - DIRITTO DEL TERZO OPPONENTE - TRASFERIMENTO SULLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DEL BENE PIGNORATO.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., che prevede la facolta' del giudice di sospendere l'esecuzione con cauzione nel caso di opposizione, sollevata nel presupposto che la mancata prestazione della cauzione conduca ad una lesione del diritto di proprieta' del terzo opponente, garantito dall'art. 42 Cost., essendo gia' stato stabilito in caso analogo, con ord. n. 112 del 1970, che il detto articolo non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprieta' ma lo sottopone a limiti dettati dalla razionalita' del sistema, e tale natura dovendosi riconoscere al trasferimento in subordine del diritto del terzo opponente sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato, consentito dall'art. 620 c.p.c..

Parametri costituzionali