Pronuncia 69/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla s.p.a. Società Italiana Lavori, in amministrazione straordinaria ed altre contro la Grain Authority For Grain - Cereals della Jamahiria Araba Popolare Socialista Libica G.A.L.P.S., iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione della Wadi Aril Development Venture; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Udito l'avv. Francesco M. Zappalà per la Wadi Aril Development Venture;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Thu Mar 03 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PESCATORE

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Massime

SENT. 69/94 A. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO NEI MODI PREVISTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DALLA LEGGE CONSOLARE - GARANZIE DI CONOSCIBILITA' DELL'ATTO DA PARTE DEL DESTINATARIO - COORDINAMENTO CON L'INTERESSE DEL NOTIFICANTE A NON SUBIRE L'ESITO INTEMPESTIVO NON IMPUTABILE AL SUO COMPORTAMENTO - NECESSITA'.

Nel caso in cui la notificazione all'estero debba avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali, le garanzie di conoscibilita' dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e controllo. - v. S. n. 10/1978. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 69/94 B. NOTIFICAZIONI E COMUNICAIZONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONI ALL'ESTERO NEI MODI PREVISTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DALLA LEGGE CONSOLARE - NOTIFICA DEL DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 'ANTE CAUSAM' - PERFEZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - COMPIMENTO, NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DAL PRIMO ATTO DI ESECUZIONE, DEGLI ADEMPIMENTI CHE RICADONO NELLA SUA SFERA DI DISPONIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI AZIONE DEL NOTIFICANTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Nei casi in cui la notificazione del decreto che autorizza il sequestro conservativo 'ante causam' debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalla legge consolare e dalle convenzioni internazionali, e' irragionevole e contraddittorio, oltreche' lesivo del diritto di azione del notificante, esigere, a pena di decadenza, che l'atto pervenga, entro il ristretto termine di quindici giorni, nella sfera di conoscibilita' del destinatario: infatti, poiche' il procedimento notificatorio deve avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali (in ipotesi non interessate all'esito tempestivo di esso) ed e' parzialmente sottratto alla disponibilita' del notificante, costituisce soluzione costituzionalmente obbligata ritenere che il compimento, entro il suddetto termine, delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante sia sufficiente al perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica da eseguirsi all'estero (cosi' come previsto nei casi in cui essa debba avvenire, entro il medesimo termine, con gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 142 cod. proc. civ.). Pertanto, gli artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo, cod. proc. civ., sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.