Pronuncia 155/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Carta Piero e S.r.l. Cooperativa Prodest, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Thu Apr 02 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 155/92 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA DISPOSIZIONE IMPEDITIVA DELL'INVOCATA ESTENSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.

Va respinta l'eccezione di inammissibilita', per 'aberratio ictus', della questione di costituzionalita' concernente la mancata estensione del rito del lavoro ai rapporti tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, avendo il giudice 'a quo' correttamente individuato nell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - anziche' nell'art. 2527 cod. civ. - la norma che impedisce tale estensione.

SENT. 155/92 B. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA MENOMAZIONE DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER IL LAVORATORE - NON PERTINENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'applicabilita' del rito ordinario anziche' del rito del lavoro non incide sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera cosi' grave da renderla non effettiva o, comunque, di far venir meno la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost., onde quest'ultimo non puo' costituire parametro pertinente di legittimita' costituzionale in ordine all'omessa estensione del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 155/92 C. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA COMPROMISSIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLE COOPERATIVE - NON PERTINENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'inapplicabilita' - affermata dalla prevalente giurisprudenza - del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro non compromette affatto la funzione sociale di quest'ultima, onde l'art. 45 Cost. non costituisce parametro pertinente per valutare la legittimita' costituzionale dell'inapplicabilita' di cui sopra. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 45 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 155/92 D. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI RAPPORTI ASSOCIATIVI O CD. PARASUBORDINATI (CUI E' INVECE ESTESO IL RITO DEL LAVORO) - RICHIESTA ALLA CORTE DI DECIDERE SULLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Posto che con l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., il legislatore - nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita' ed in considerazione della diversa posizione economica delle parti - ha esteso il rito speciale del lavoro anche ai rapporti di cd. parasubordinazione (caratterizzati da sola subordinazione economica), il compito di stabilire se a questi ultimi sia assimilabile, ai fini dell'applicazione del medesimo rito, il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, costituisce svolgimento necessario e ulteriore dell'interpretazione dell'art. 409, n. 3, cit., e come tale resta istituzionalmente affidato al giudice della controversia e non puo' essere demandato alla Corte merce' la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro). - V., con riguardo alla norma censurata, S. n. 33/1976, O. nn. 65/1978 e 99/1988.

Parametri costituzionali