Pronuncia 793/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento civile vertente tra Imassi Sergio e Franco Pier Giuseppe, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile; che il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente provvedimento, emesso in data 21 novembre 1981, dalla stessa Autorità rimettente in causa Bergallo contro Milano; Considerato che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione e, quindi, a motivare per relationem, con ciò eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione (v., fra le più recenti, sent. n. 128 del 1987; ordd. nn. 204, 281 e 306 del 1986 e n. 511 del 1987); che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale il Pretore fa riferimento nella motivazione relativa al presente giudizio è stata dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10 dicembre 1987 n. 571, manifestamente inammissibile in quanto il giudice a quo richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi a favore del conduttore, attività questa riservata al legislatore; che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo alla proposta questione non può essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Thu Jul 07 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 793/88. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RILASCIO - CONDIZIONE PER L'ESEGUIBILITA'- REPERIBILITA' DI ALTRO ALLOGGIO DA PARTE DEL CONDUTTORE MOROSO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione per omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della stessa, essendosi il giudice limitato a trascrivere altra ordinanza di rimessione. - S. n. 128/1987, O. nn. 204/1986, 281/1986, 306/1986, 511/1987; 571/1987.