Pronuncia 47/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1969 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra gli eredi di Gallazzi Carletto e Cattaneo Giuseppina, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969. Visti gli atti di costituzione di Gallazzi Giuseppe e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali; uditi l'avv. Carlo Fornario, per il Gallazzi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio 1969, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Tue Mar 16 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 47/71 A. DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - SUBORDINAZIONE A MODALITA' PARTICOLARI - LEGITTIMITA' - LIMITI. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA). PROCESSO CIVILE - DIFENSORI - POTERI E RAPPORTI CON LE PARTI - COD. PROC. CIV., ARTT. 82 A 87 - NON VIOLANO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La legge ordinaria puo' subordinare a modalita' particolari l'esercizio del diritto di difesa con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non e' stato superato dall'art. 83 cod. proc. civ.. Il quale non toglie alla parte ogni potere di scelta fra i procuratori e gli avvocati iscritti negli albi, che e' il piu' ampio; e puo' liberamente revocare il mandato conferito per il giudizio; se non sia abbiente, ha la protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 47/71 B. PROFESSIONE FORENSE - CONSIGLI PROFESSIONALI - POTERE DISCIPLINARE - FINALITA' - LIMITI.

Il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che e' data agli ordini forensi, si deve esplicare, secondo l'articolo 88, secondo comma, cod. proc. civile, anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di lealta' e di probita' posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioe' nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto puo' svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalita' del sistema introdotto dall'art. 86 cod. proc. civile agli effetti della sua costituzionalita'.

Parametri costituzionali

SENT. 47/71 C. DIRITTO DI DIFESA - CONTENUTO - POTESTA' EFFETTIVA DI ASSISTENZA TECNICA E PROFESSIONALE IN QUALSIASI PROCESSO - COMPITO DEL DIFENSORE - PROSPETTAZIONE COME ESERCIZIO DI PUBBLICA FUNZIONE. PROCESSO CIVILE - PRINCIPIO DISPOSITIVO - PRETESO SUO ASSORBIMENTO NEL POTERE DEL DIFENSORE - ESCLUSIONE - ASSENSO DELLA PARTE AL COMPORTAMENTO DI QUELLO O SUO DIRITTO DI REVOCA.

Il diritto di difesa deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo; e il compito del difensore e' di importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto che esso puo' considerarsi esercizio di funzione pubblica. Ne' vale in contrario obiettare che, con il sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di difficile attuazione, ne' che il sistema stesso pone il principio dispositivo alla merce' del difensore.

Parametri costituzionali