Pronuncia 179/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n. 593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima seria speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31 marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta "soltanto dal presidente e dal giudice estensore"; che, secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti del collegio sono civilmente responsabili in base alla legge 13 aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti ostacolerebbe la possibilità di conoscere la motivazione per il membro del collegio per il quale non è prevista la sottoscrizione, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza e la configurazione di una forma di responsabilità oggettiva; Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha confermato la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della legge n. 117 del 1988, nelle parti in cui prevedono una responsabilità solidale fra tutti i componenti degli organi giudiziari collegiali, in quanto la decisione di tali organi è atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parità; che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri, né ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza, poiché anche il componente che non la sottoscrive, ha il diritto-dovere e la possibilità di controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decisum, tanto del dispositivo che della motivazione; che, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della Costituzione, appare palesemente insussistente, non derivando dalla disposizione impugnata né l'attribuzione di una responsabilità oggettiva né la lesione del principio di uguaglianza; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Gabriele Pescatore

Data deposito: Wed Apr 04 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 179/90. MAGISTRATI - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - SENTENZA - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA PREVISIONE PER IL COMPONENTE NON ESTENSORE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO AL CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE CON CONSEGUENTE POSSIBILE ESPOSIZIONE A RESPONSABILITA' CIVILE A TITOLO OGGETTIVO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio giudicante non configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, ne' una forma di responsabilita' oggettiva in quanto la decisione collegiale e' un atto unitario (alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parita') e tale resta, dacche' la norma impugnata non influisce sulla sua struttura, ne' sul contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione e il doveroso controllo, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.). - S. n. 18/1989.